ELEZIONI
PARZIALI
Nel sistema elettorale ungherese è
necessario indire e svolgere elezioni parziali nei casi qui a
seguito riportati.
- In
caso di elezioni parlamentari:
se
in una o più circoscrizioni elettorali uninominali non vi
è stato alcun candidato ovvero se anche il secondo turno delle
elezioni dei deputati parlamentari è stato invalido (nessun
candidato ottiene il mandato); bisogna svolgere elezioni parziali.
E’
necessario indire le elezioni parziali anche se cessa l’incarico
di deputato della circoscrizione elettorale uninominale.
Le
elezioni parziali si svolgono secondo le regole generali delle
elezioni dei deputati parlamentari.
- In
caso di elezioni dei deputati comunali e dei sindaci:
Comuni
per l' autonomia locale:
a)
Nelle località con 10.000 o numero inferiore di abitanti i deputati vanno
eletti su lista piccola:
Se
partecipano meno candidati rispetto al numero dei deputati
eleggibili in base al numero degli abitanti, le elezioni non
possono essere tenute e bisogna indire elezioni parziali.
E’
necessario indire elezioni parziali anche se vengono eletti meno
deputati del numero determinato per legge.
In
questi casi bisogna indire elezioni parziali per i posti non
occupati.
Se
prima delle successive elezioni comunali generali il numero dei
deputati eletti sulla lista piccola scende al di sotto del numero
necessario per il funzionamento del comune bisogna indire le
elezioni parziali per i posti vuoti.
b)
Nelle località con più di 10.000 abitanti una parte dei deputati viene
eletta nelle circoscrizioni elettorali uninominali e
l’altra parte ottiene i mandati attraverso la lista di
compensazione.
Se
nella circoscrizione elettorale uninominale le elezioni non
potevano essere svolte perché non c’erano candidati oppure se
il maggior numero dei voti viene ottenuto con numero uguale di
voti da due o più candidati; bisogna indire elezioni parziali.
Se
l’incarico del deputato della circoscrizione elettorale
uninominale cessa, il mandato vacante viene riempito tramite
elezioni parziali.
condizioni
transitorie per i punti a) e b):
-
In caso di elezioni non
svolte per mancanza di candidati, l’incarico del comune si
proroga fino al giorno delle elezioni parziali.
-
La giunta del comune può
dichiarare il proprio scioglimento prima della scadenza
dell’incarico.
In
questo caso bisogna indire le elezioni parziali per una data entro
75 giorni.
La
giunta comunale alla riunione costitutiva del nuovo comune svolge
i propri compiti ed esercita i propri poteri.
Lo
scioglimento della giunta comunale non può essere dichiarato
entro i sei mesi successivi le elezioni e nell’anno precedente
alla scadenza dell’incarico.
-
Il Parlamento su proposta
del Governo – presentata dopo di aver chiesto il parere della
Corte costituzionale – scioglie il comune il cui funzionamento
è contrario alla Costituzione
e
contestualmente indice le elezioni parziali per una data entro 60
giorni.
Comune
locale di minoranza:
Se
il comune per l’autonomia di minoranza si fa sciogliere o si
scioglie oppure se il numero dei deputati scende sotto il numero
necessario per il funzionamento, bisogna indire le elezioni
parziali.
Elezione
di sindaci e del sindaco della capitale:
Se
le elezioni non potevano essere svolte perché non c’erano
candidati oppure se il maggior numero dei voti viene ottenuto con
numero uguale di voti da due o più candidati, bisogna indire
elezioni parziali.
E’
necessario indire elezioni parziali anche se l’incarico del
sindaco eletto cessa prima delle successive elezioni comunali
generali (per esempio: il sindaco si dimette o perde il proprio diritto al voto o decede o la
giunta comunale si fa sciogliere o si scioglie).
Le
elezioni parziali vanno indette dalla commissione elettorale
competente entro 30 giorni da cui ne emerga il motivo. E’ regola
generale delle elezioni comunali che non si possano indire
elezioni in date comprese tra i sei mesi precedenti o successivi
le elezioni generali. Per le elezioni parziali vengono applicate
le regole delle elezioni generali.
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