ELEZIONI PARZIALI

Nel sistema elettorale ungherese è necessario indire e svolgere elezioni parziali nei casi qui a seguito riportati. 

  1. In caso di elezioni parlamentari:

se in una o più circoscrizioni elettorali uninominali non vi è stato alcun candidato ovvero se anche il secondo turno delle elezioni dei deputati parlamentari è stato invalido (nessun candidato ottiene il mandato); bisogna svolgere elezioni parziali. 

E’ necessario indire le elezioni parziali anche se cessa l’incarico di deputato della circoscrizione elettorale uninominale.  

Le elezioni parziali si svolgono secondo le regole generali delle elezioni dei deputati parlamentari. 

  1. In caso di elezioni dei deputati comunali e dei sindaci:

Comuni per l' autonomia locale: 

a)      Nelle località con 10.000 o numero inferiore di abitanti i deputati vanno eletti su lista piccola: 

Se partecipano meno candidati rispetto al numero dei deputati eleggibili in base al numero degli abitanti, le elezioni non possono essere tenute e bisogna indire elezioni parziali.  

E’ necessario indire elezioni parziali anche se vengono eletti meno deputati del numero determinato per legge. In questi casi bisogna indire elezioni parziali per i posti non occupati. 

Se prima delle successive elezioni comunali generali il numero dei deputati eletti sulla lista piccola scende al di sotto del numero necessario per il funzionamento del comune bisogna indire le elezioni parziali per i posti vuoti. 

b)      Nelle località con più di 10.000 abitanti una parte dei deputati viene eletta nelle circoscrizioni elettorali uninominali e l’altra parte ottiene i mandati attraverso la lista di compensazione. 

Se nella circoscrizione elettorale uninominale le elezioni non potevano essere svolte perché non c’erano candidati oppure se il maggior numero dei voti viene ottenuto con numero uguale di voti da due o più candidati; bisogna indire elezioni parziali. 

Se l’incarico del deputato della circoscrizione elettorale uninominale cessa, il mandato vacante viene riempito tramite elezioni parziali. 

condizioni transitorie per i punti a) e b): 

-      In caso di elezioni non svolte per mancanza di candidati, l’incarico del comune si proroga fino al giorno delle elezioni parziali.

-      La giunta del comune può dichiarare il proprio scioglimento prima della scadenza dell’incarico. In questo caso bisogna indire le elezioni parziali per una data entro 75 giorni. La giunta comunale alla riunione costitutiva del nuovo comune svolge i propri compiti ed esercita i propri poteri. Lo scioglimento della giunta comunale non può essere dichiarato entro i sei mesi successivi le elezioni e nell’anno precedente alla scadenza dell’incarico.

-      Il Parlamento su proposta del Governo – presentata dopo di aver chiesto il parere della Corte costituzionale – scioglie il comune il cui funzionamento è contrario alla Costituzione e contestualmente indice le elezioni parziali per una data entro 60 giorni. 

Comune locale di minoranza: 

Se il comune per l’autonomia di minoranza si fa sciogliere o si scioglie oppure se il numero dei deputati scende sotto il numero necessario per il funzionamento, bisogna indire le elezioni parziali. 

Elezione di sindaci e del sindaco della capitale: 

Se le elezioni non potevano essere svolte perché non c’erano candidati oppure se il maggior numero dei voti viene ottenuto con numero uguale di voti da due o più candidati, bisogna indire elezioni parziali. 

E’ necessario indire elezioni parziali anche se l’incarico del sindaco eletto cessa prima delle successive elezioni comunali generali (per esempio: il sindaco si dimette o perde il proprio diritto al voto o decede o la giunta comunale si fa sciogliere o si scioglie). 

Le elezioni parziali vanno indette dalla commissione elettorale competente entro 30 giorni da cui ne emerga il motivo. E’ regola generale delle elezioni comunali che non si possano indire elezioni in date comprese tra i sei mesi precedenti o successivi le elezioni generali. Per le elezioni parziali vengono applicate le regole delle elezioni generali.