Decreto n. 34/2002 (XII 23) del BM (Ministro degli interni)
sull’esecuzione della Legge n 100 del 1997 della procedura elettorale al referendum nazionale e all’iniziativa popolare nazionale


In base alla delega indicata nella Legge n 100 del 1997 sulla procedura elettorale (di seguito: Ve), Art 153 (1) a) e c)-f) ordino quanto segue:

Parte I
REFERENDUM NAZIONALE

Titolo I
COMPITI DEGLI UFFICI ELETTORALI

Art 1 (1) Gli uffici elettorali provvedono alla preparazione organizzativa, amministrativa e informatica, nonché alla gestione del referendum nazionale in base a quanto determinato nella presente norma.
(2) Gli uffici elettorali
a) provvedono ai compiti organizzativi di preparazione e di gestione del referendum;
b) collaborano nell’esecuzione dei compiti connessi allo spoglio ed al controllo interno dei mezzi finanziari elettorali determinati in separata normativa;
c) tramite i servizi informativi elettorali provvedono ad informare gli elettori e svolgono gli altri compiti di comunicazione;
d) provvedono ai compiti connessi alle prove amministrative ed informatiche. Gli uffici elettorali partecipanti alle prove vengono designati dal responsabile dell’Ufficio elettorale nazionale (di seguito: OVI);
e) collaborano all’operazione di spoglio complessivo dei voti ed alla determinazione del risultato del referendum;
f) gestiscono i sistemi informatici necessari allo svolgimento del referendum;
g) garantiscono le condizioni oggettive e tecniche del funzionamento degli organi elettorali, nonché dello svolgimento della votazione ed in caso di necessità provvedono al completamento delle commissioni elettorali ed all’elezione di nuovi membri;
h) provvedono all’istruzione dei membri degli organi elettorali;
i) svolgono i compiti di segreteria delle commissioni elettorali, preparano le disposizioni relative agli affari di competenza delle commissioni elettorali;
j) trasmettono senza indugio i ricorsi presentati all’ufficio elettorale presso la commissione elettorale competente per il giudizio ed al tribunale;
k) provvedono alla gestione e custodia in sicurezza dei documenti del referendum, nonché alla consegna all’archivio e alla distruzione.
(3) Il sistema informatico del referendum è basato sulla rete di pubblica amministrazione del BM e sulla dotazione di computer dell’Ufficio centrale di elaborazione e registrazione dati ed elezioni del BM (di seguito: BM KH), su quello degli uffici della pubblica amministrazione nonché degli uffici anagrafi. I compiti informatici vanno eseguiti sotto la direzione informatica del BM KH ed in collaborazione con gli organi sopraelencati. Il sistema informatico del referendum viene gestito dal BM KH in collaborazione con gli uffici della pubblica amministrazione. Il responsabile dell’ufficio elettorale, in accordo con il responsabile del BM KH decide sull’utilizzo di computer non collegati alla rete della pubblica amministrazione del BM, a scopo informatico.
(4) Durante il referendum nazionale tutti gli uffici elettorali locali (di seguito: HVI) di località che hanno un ufficio anagrafe eseguono l’elaborazione dei dati su computer.
(5) Il responsabile dell’HVI decide se usare il computer nella preparazione della lista degli elettori.
(6) Per richiesta scritta del responsabile del HVI di località che non abbiano ufficio anagrafe, il responsabile del TVI può consentire che l’HVI non si utilizzi il computer per il controllo dei fogli dati e dei verbali della sezione elettorale (sistema informatico di controllo) e per il conteggio complessivo dei dati della sezione elettorale in ordine al rapporto da redigere durante la giornata sulle persone che si sono presentate al referendum.

UFFICIO ELETTORALE LOCALE

Art 2 Presso ogni località funziona un ufficio elettorale locale autonomo. Nelle altre località appartenenti ai distretti notarili i compiti di HVI vengono svolti dall’HVI della località di sede.

Compiti relativi all’iniziativa di referendum dell’ufficio elettorale locale

Art 3 L’HVI, in base alla delibera del Seggio elettorale nazionale (di seguito: OVB) ed in conformità a quanto indicato nella stessa, collabora al controllo dell’identità degli elettori che firmano il foglio di raccolta di firme.

Compiti dell’ufficio elettorale locale nel periodo precedente il giorno del referendum

Art 4 (1) L’HVI
a) pubblica la data di affissione al pubblico della lista degli elettori e di affissione al pubblico della lista degli elettori
b) previo invio di un avviso informa gli elettori sulla data e luogo della votazione, nonché sulla loro inserzione sulla lista degli elettori;
c) provvede alla gestione relativa alla certificazione;
d) riceve gli annunci dei membri delegati alle commissioni di scrutatori (di seguito: SZSZB), provvede alla loro prestazione del giuramento e, nel modo abituale locale, pubblica i nomi dei membri dei SZSZB e quello del responsabile dell’HVI, nonché l’indirizzo della sede ufficiale dell’HVI;
e) organizza la votazione con urne mobili dei cittadini impediti allo spostamento;
f) provvede al ricevimento dei moduli centrali in luogo e data determinati dall’ufficio elettorale locale (di seguito: TVI) ed allo svolgimento dei relativi compiti amministrativi;
g) provvede alla preparazione dei moduli che vengono preparati localmente;
h) riceve le scatole per il trasporto composte in modo centrale – per sezione elettorale -, controlla il loro contenuto, colloca all’interno delle stesse le buste chiuse con la parola chiave e provvede alla loro custodia fino al giorno dell’elezione;
i) fino al giorno precedente le elezioni registra sui fogli dati e sui verbali il segno identificativo della sezione elettorale;
j) il giorno precedente le elezioni prepara e consegna, con nota di ricevuta, ai presidenti o vicepresidenti degli SZSZB i moduli, i documenti ed i timbri necessari allo svolgimento delle elezioni;
k) garantisce le condizioni tecniche necessarie alle elezioni e le attrezzature nei siti per lo svolgimento delle stesse.
(2) Il responsabile dell’HVI
a) provvede alla composizione della lista elettorale, all’aggiornamento continuo della stessa, alla preparazione degli avvisi sull’inserzione nella lista elettorale, nonché alla manutenzione dell’elenco comprendente i dati dei cittadini maggiorenni privi di diritto elettorale;
b) decide sui ricorsi per omissione nell’inserimento nella lista degli elettori;
c) inserisce nella lista degli elettori i cittadini che intendono votare con certificato;
d) tiene l’elenco dei cittadini che in base a certificati sono stati inseriti nella lista degli elettori ovvero sono stati cancellati dalla stessa;
e) in base a richieste scritte, e contro pagamento, consegna al richiedente copia della lista degli elettori affissa al pubblico;
f) organizza la spedizione e l’elaborazione dei rapporti redatti durante la giornata, dei fogli dati e dei verbali della sezione elettorale, rispettando le disposizioni del responsabile dell’ufficio elettorale di sezione elettorale individuale (di seguito: OEVI) e di quello del TVI.

Compiti dell’ufficio elettorale locale durante il giorno del referendum

Art 5 (1) Il segretario che lavora presso lo SZSZB
a) collabora nell’arredamento regolare del sito elettorale (per esempio: collocamento abituale delle cabine di votazione, chiusura regolare delle urne, ecc);
b) provvede all’aggiornamento della lista degli elettori, della lista delle persone non ammesse alle elezioni, dei richiedenti l’urna mobile e della lista degli elettori inseriti nella lista in base a certificazione;
c) fornisce dati al sistema informativo funzionante durante la giornata;
d) trasmette il verbale redatto sull’evento straordinario avvenuto durante l’elezione al responsabile dell’HVI;
e) compila i fogli dati e collabora alla compilazione dei verbali, al loro trasporto ed a quello degli altri documenti del referendum verso la sede dell’HVI.
(2) L’HVI
a) garantisce le condizioni di legittimità del funzionamento degli SZSZB e della votazione, trasmette al TVI la contestazione presentata contro la decisione dello SZSZB;
b) provvede al ricevimento dei dati pervenuti dalle sezioni elettorali, al loro conteggio complessivo ed alla loro trasmissione, inoltre provvede alla gestione dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento di tali compiti;
c) riceve i fogli dati ed i verbali delle sezioni elettorali, li controlla e ne organizza la spedizione, inoltre, se la località gestisce un ufficio anagrafe, esegue la registrazione dei dati su computer.

Compiti dell’ufficio elettorale locale successivamente il giorno del referendum

Art 6 L’HVI
a) provvede alla custodia in sicurezza ed alla spedizione dei verbali ricevuti dagli SZSZB e degli altri documenti elettorali;
b) elabora o spedisce per elaborazione i verbali delle sezioni elettorali, secondo le istruzioni dei responsabili del TVI e dell’OEVI ed entro e non oltre il giorno successivo alle elezioni;
c) provvede a consentire la presa in visione dei verbali delle sezioni elettorali, alla custodia in sicurezza dei verbali stessi e degli altri documenti elettorali.

UFFICIO ELETTORALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 

ELETTORALE PARLAMENTARE INDIVIDUALE

Art 7 (1) L’HVI della località che gestisce un ufficio anagrafe e che è stato designato dal responsabile del TVI – in accordo con i responsabili dell’OEVI e dell’HVI – provvede ai compiti ed alle competenze determinate nella presente norma per gli OEVI. Il territorio di competenza degli HVI viene determinato dal responsabile del TVI, e lo stesso ne informa il responsabile dell’OVI.
(2) L’HVI delle località che gestiscono un ufficio anagrafe per la propria località, provvede ai compiti prescritti per gli OEVI.
(3) La capitale territoriale di competenza dell’OEVI coincide con il territorio della circoscrizione secondo la sede.

Compiti dell’ufficio elettorale della circoscrizione elettorale parlamentare individuale nel periodo antecedente al giorno delle elezioni

Art 8 L’OEVI, oltre a quanto indicato negli Art 3 e 4 della norma, relativamente al territorio di sua competenza provvede ai compiti di elaborazione e di trasmissione di dati previsti.

Compiti dell’ufficio elettorale della circoscrizione elettorale parlamentare individuale il giorno delle elezioni

Art 9 L’OEVI, oltre a quanto indicato nell’Art 5 (2), come compiti ulteriori, sul territorio della propria competenza
a) elabora i dati dei rapporti redatti durante la giornata;
b) nel sistema di spoglio complessivo dei voti esegue i compiti di elaborazione e di trasmissione di dati prescritti;
c) provvede all’eliminazione dei disturbi e delle situazioni di pericolo che impediscono il conteggio complessivo dei dati ed in caso di necessità applica le misure particolari prescritte per situazioni di pericolo e ne informa il responsabile del TVI e dell’HVI.


Compiti dell’ufficio elettorale della circoscrizione elettorale parlamentare individuale successivamente il giorno delle elezioni


Art 10 L’OEVI, oltre a quanto indicato nell’Art 6 della norma, come ulteriori compiti, entro al massimo il giorno successivo alle elezioni, prende in consegna i verbali delle sezioni elettorali delle località collocate sul suo territorio di competenza, li elabora entro la data determinata dal responsabile del TVI e ne controlla che sia stata eseguita l’elaborazione.

UFFICIO ELETTORALE LOCALE

Art 11 (1) Il responsabile del TVI può delegare per iscritto al responsabile dell’OEVI alla direzione dell’attività determinata nella presente norma dagli HVI del territorio di competenza del TVI, nonché al controllo dell’esecuzione dei loro compiti.
(2) Il TVI provvede ai compiti elettorali informatici con la collaborazione dei funzionari della pubblica amministrazione che svolgono questi compiti come membri del TVI.

Compiti dell’ufficio elettorale territoriale nel periodo precedente il giorno del referendum

Art 12 (1) Il TVI
d) riceve gli annunci dei membri delegati alle commissioni elettorali territoriali, provvede alla loro prestazione di giuramento, secondo le consuetudini locali pubblica i nomi dei membri della commissione elettorale territoriale e quello del responsabile del TVI, nonché l’indirizzo della sede ufficiale del TVI;
b) tramite l’ufficio della pubblica amministrazione collabora nell’installazione dei computer e dei relativi software, fornisce assistenza per a loro gestione, segue il funzionamento della rete informatica tra gli OEVI e delle altre località collegate alla rete di pubblica amministrazione del BM ed il TVI.
(2) Il responsabile del TVI
a) dirige e controlla l’attività degli OEVI e degli HVI;
b) determina l’ordine di distribuzione dei moduli centrali;
c) emette l’istruzione sulle regole esecutive della spedizione ed elaborazione dei verbali atte a consentire che l’elaborazione dei verbali sia espletata entro le 14.00 del giorno successivo alle elezioni;
d) vigila sull’organizzazione della spedizione e dell’elaborazione dei fogli dati e dei verbali, designa il luogo di elaborazione dati da far attivare in caso di inutilizzo per emergenze del posto dell’ufficio anagrafe competente.

Compiti dell’ufficio elettorale territoriale il giorno delle elezioni

Art 13 Il TVI
a) vigila sul funzionamento del sistema dei rapporti redatti durante la giornata e di quello del conteggio complessivo dei voti;
b) provvede all’eliminazione dei disturbi e situazioni di pericolo che impediscano l’elaborazione dei dati e, se necessario, provvede all’applicazione delle soluzioni previste per casi particolari e ne informa il responsabile dell’OVI;
c) con ausilio del sistema informativo centrale informa il pubblico.

Compiti dell’ufficio elettorale territoriale successivamente il giorno del referendum

Art 14 Il TVI provvede ai compiti connessi al ricevimento dei verbali e alla loro spedizione all’OVI.

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Compiti relativi all’iniziativa di referendum dell’Ufficio elettorale nazionale

Art 15 (1) L’OVI
a) provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nazionale della decisione dell’OVB sull’autentica del foglio di raccolta dati;
b) Trasmette alla Corte costituzionale o al Tribunale supremo il ricorso presentato contro la decisione dell’OVB sull’autentica della domanda da porre al referendum e del foglio di raccolta firme, nonché sul controllo delle firme;
c) alla consegna dell’iniziativa e nei casi determinati nella Ve Art 118/A (1), provvede al ricevimento ed alla custodia in sicurezza dei fogli di raccolta firme consegnati in pacchetto chiuso: sulla consegna va redatto un verbale;
d) fornisce dati all’OVB per la determinazione del numero delle firme che possono essere considerate valide applicando dati statistici e matematici e, se necessario, previo esame individuale delle firme;
e) in base alla decisione dell’OVB collabora al controllo dell’identità degli elettori che hanno firmato il foglio di raccolta firme;
f) in base all’Art 121 della Ve provvede alla distruzione dei fogli di raccolta firme e ne redige un verbale.
(2) Il responsabile dell’OVI
a) dopo che la decisione dell’OVB sull’autentica del foglio di raccolta firme abbia ottenuto validità, consegna il foglio di raccolta firme con la clausola d’autentica (esempio n. 6, all. 5) alla persona che ha promosso l’iniziativa. La clausola d’autentica include il numero e la data della delibera dell’OVB, nonché il giorno in cui la delibera ha ottenuto validità, la firma ed il timbro del responsabile dell’OVI;
b) nel caso determinato nell’Art 118/A (2) della Ve, il giorno in cui scada il periodo di divieto, appone una nuova clausola di autentica su un’altra copia del foglio di raccolta firme che sia uguale a quella precedentemente autenticata sia per il contenuto che per forma. La data della nuova clausola d’autentica è il giorno di scadenza del periodo di divieto.

Compiti dell’Ufficio elettorale nazionale centrale nel periodo precedente al giorno del referendum

Art 16 L’OVI
a) riceve la denuncia del membro delegato all’OVB, provvede alla sua prestazione di giuramento, pubblica nella Gazzetta ufficiale nazionale i nomi dei membri dell’OVB e del responsabile dell’OVI, nonché l’indirizzo dell’ufficio dell’OVI;
b) prepara manuali libretti informativi ed istruzioni professionali, organizza riunioni di addestramento ed istruzione a livello nazionale;
c) organizza le prove amministrative e tecniche;
d) provvede ai compiti relativi alla divulgazione delle informazioni verso gli elettori a livello nazionale;
e) determina l’ordine di rapporto e di controllo connesso all’esecuzione dei singoli compiti;
f) provvede alla produzione e al trasporto dei moduli centrali necessari al referendum;
g) provvede all’elaborazione dei sistemi preparatori, dei sistemi informativi, dei sistemi informatici di spoglio complessivo dei voti, della loro installazione e gestione, alla costruzione della rete di elaborazione dati a distanza, nonché alla gestione dei sistemi centrali di spoglio complessivo e di informazioni.

Compiti dell’Ufficio elettorale nazionale centrale il giorno del referendum

Art 17 (1) L’OVI
a) riceve e cumula i dati informativi ottenuti durante la giornata e li pubblica;
b) informa l’OVB sugli eventi straordinari successi durante la giornata;
c) informa in modo continuo l’opinione pubblica.
(2) L’OVI gestisce il centro elettorale nazionale, informa l’OVB sui risultati preliminari dell’elezione.

Compiti dell’Ufficio elettorale nazionale centrale successivamente al giorno del referendum

Art 18 L’OVI
a) il giorno successivo alle elezioni, entro le 14.00 riceve i verbali delle sezioni elettorali; 
b) fornisce dati all’OVB per la determinazione del risultato del referendum e per la pubblicazione;
c) prepara statistiche, prospetti;
d) trasmette al Tribunale supremo il ricorso presentato all’OVB contro la decisione che determina il risultato del referendum;
e) provvede alla pubblicazione del risultato del referendum nella Gazzeta ufficiale nazionale;
f) gestisce il sistema di segnalazione di probabilità di abuso.

Titolo II
FORMAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI

Art 19 (1) Precedentemente alla convocazione del referendum, in una data determinata dal responsabile dell’OVI, il responsabile dell’HVI verifica la formazione delle sezioni elettorali e trascrive i cambiamenti avvenuti dalle elezioni precedenti. La verifica è inclusiva anche dell’aggiornamento necessario alle sezioni elettorale, in base alla Legge Ve Art 10 (2).
(2) Il TVI, tramite l’ufficio della pubblica amministrazione, per lo svolgimento del compito indicato al paragrafo (1), invia all’HVI l’elenco degli indirizzi disponibili, con aggiunta del numero dei cittadini ungheresi aventi residenza - in mancanza di questa, domicilio – ai singoli indirizzi dell’elenco, indicando separatamente il numero dei cittadini maggiorenni.
(3) In caso di cambiamenti che interessino la sezione elettorale formata precedentemente o di nuova di sezione elettorale, il responsabile dell’HVI avvisa l’ufficio della pubblica amministrazione circa le modifiche, ovvero, in caso opposto, indica che non sono avvenuti cambiamenti.
(4) Il responsabile del TVI controlla la legittimità della formazione delle sezioni elettorali, informa il responsabile dell’OVI sul risultato del controllo.
(5) L’ufficio della pubblica amministrazione, in base ai contingenti delle sezioni ed alle liste delle sezioni, elabora su computer il contingente di sezione della contea/della capitale e li trasmette all’ufficio centrale di registrazione dei dati personali e degli indirizzi d’abitazione.
Art 20 Oltre alla data indicata nell’Art 19 (1), il responsabile dell’HVI segue continuamente i cambiamenti della suddivisione in sezioni elettorali e modifica di conseguenza la formazione delle stesse ed informa senza indugio l’ufficio della pubblica amministrazione sulle modifiche.

Parte II
INIZIATIVA POPOLARE NAZIONALE

Art 21 Per l’iniziativa popolare nazionale bisogna applicare le disposizioni degli Art 3 e 15.

DISPOSIZIONI FINALI

Art 22 Il compito relativo alla registrazione del diritto alla votazione è stabilito nell’allegato n 1 del decreto; il rapporto da redigere durante la giornata sulle persone presentatesi all’elezione e sugli eventi straordinari nell’allegato n 2 del decreto; lo spoglio complessivo preliminare dei voti nell’allegato n 3 del decreto; lo spoglio complessivo nell’allegato n. 4 del decreto; l’elenco dei moduli da usare obbligatoriamente e gli esempi nell’allegato n 5. del decreto.
Art 23 La presente norma entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione e le relative disposizioni vanno applicate in caso di referendum nazionale o iniziativa popolare così come prescritti nella Legge n 20 del 1949 sulla Costituzione della Repubblica Ungherese, Art. 79 e nel caso di quelli proposti successivamente la sua entrata in vigore.