Decreto n. 33/2002 (XII 23) del BM (Ministro degli interni)
sulla determinazione dei termini e dei giorni di scadenza del referendum nazionale convocato per il giorno del 12 aprile 2003
In base all’autorizzazione ricevuta ai sensi della Legge n 100 del 1997 sulla procedura elettorale (di seguito denominato: Ve), Art. 153 (1) punto b) si determinano come segue i termini ed i giorni di scadenza per il calendario del referendum nazionale convocato per il giorno 12 aprile 2003:
Registrazione degli elettori
Art. 1 (1) La lista degli elettori deve essere esposta alla vista del pubblico dal 25 marzo al 1 aprile 2003 (Ve Art. 123).
(2) L’avviso d’inserzione nella lista degli elettori deve essere inviato agli elettori tra il 20 ed il 27 marzo 2003 (Ve Art. 123).
(3) Possono essere presentate dei ricorsi sull’omissione o sull’inclusione nella lista degli elettori a partire dal 25 marzo e fino al 1 aprile 2003 ore 16.00 [Ve Art. 82 (1)].
(4) Il certificato può essere richiesto personalmente, o tramite delegato, fino al 10 aprile 2003 ore 16.00, oppure a mezzo raccomandata in modo tale che la medesima pervenga all’ufficio elettorale entro il 7 aprile 2003. I certificati possono essere emessi entro e non oltre il 10 aprile 2003 ore 16.00 [Ve Art. 89 (4)].
(5) E’ possibile prendere visione della lista degli elettori modificata fino al 10 aprile 2003, ore 16.00 presso l’ufficio del Municipio [Ve Art. 15 (3)].
Costituzione degli organi elettorali
Art 2 I membri incaricati delle commissioni elettorali possono essere denunciati dai partiti aventi un gruppo di deputati al parlamento entro e non oltre il 27 marzo 2003, ore 16.00 [Ve Art 25 (2) e Art 125 (1)].
La campagna elettorale
Art 3 (1) La campagna elettorale permane fino al 10 aprile 2003, ore 24.00 [Ve Art 40 (1)].
(2) E’ vietato condurre la campagna elettorale dall’11 aprile 2003, ore 0.00 fino al 12 aprile 2003, ore 19.00 [Ve Art 40. § (2)].
(3) I risultati dei sondaggi dell’opinione pubblica sul referendum non possono essere pubblicati dal 4 aprile fino al 12 aprile 2003, ore 19.00 [Ve Art 8 (1)].
(4) I manifesti devono essere rimossi entro il 12 maggio 2003 da chi li ha collocati ovvero da chi abbia avuto l’interesse di farle collocare [Ve Art 42 (6)].
Spoglio complessivo dei voti
Art 4 (1) E’ possibile prendere visione di copia dei verbali delle sezioni elettorali presso l’ufficio elettorale locale fino al 15 aprile 2003, ore 16.00 [Ve Art 75 (2)].
(2) Le liste degli elettori vanno custodite nell’ufficio del Sindaco fino all’11 luglio 2003 Successivamente l’11 luglio 2003 i documenti elettorali – esclusi i verbali – vanno distrutti [Ve Art 75 (3)].
(3) I verbali vanno consegnati agli archivi competenti il 14 luglio 2003 [Ve Art 75 (4)].
Art 5 La presente norma entra in vigore il giorno della pubblicazione.
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