LEGGE N 4 DEL 1978
SUL CODICE PENALE
(pubblicazione d’estratto)

Capitolo n 15
Delitti contro la conduzione della pubblica amministrazione, della giustizia e della vita pubblica
Titolo I
Delitto contro l’ordine delle elezioni, del referendum e dell’iniziativa popolare

Art 211 Chiunque nel corso delle elezioni, del referendum o dell’iniziativa popolare, sotto l’effetto della legge sulla procedura elettorale
a) acquisisce un vantaggio infrangendo le regole sulla procedura di nomina con violenza, minaccia, inganno o dietro compenso economico
b) nell’interesse dell’iniziativa di referendum o iniziativa popolare acquisisce una firma con violenza, minaccia, inganno o dietro compenso economico,
c) vota senza di averne il diritto,
d) pone la propria firma senza averne diritto, indica generalità false,
e) impedisce, o cerca di influire nella votazione con violenza, minaccia, inganno o dietro compenso economico di chi ne ha diritto,
f) infrange il diritto di riservatezza dell’elezione o del referendum,
g) falsifica il risultato dell’elezione, del referendum o dell’iniziativa popolare,
commette un delitto e può essere punito con detenzione fino a tre anni.


Capitolo XV
»Delitti economici
Titolo I
Delitti che infrangono obblighi gestionali e l’ordine gestionale
Fraudolenza informatica«

Art 300/C

(1) Chiunque per ottenimento di utile economico illegale ovvero arrecando un danno inferisce nel risultato di un’elaborazione dei dati su computer cambiando o cancellando il programma o inserendo dati incompleti o effettuando altre operazioni non consentite, commette un delitto e può essere punito con detenzione fino a tre anni.

(2) La punizione

a) detenzione fino a cinque anni se la fraudolenza informatica causa danno grave,

b) detenzione da due fino a otto anni, se la fraudolenza informatica causa un danno particolarmente grave,

c) detenzione da cinque a dieci anni, se la fraudolenza causa un danno di notevole gravità.

(3) Commette una fraudolenza informatica anche chi commette l’atto descritto ai punti (1) – (2) utilizzando scheda elettronica emessa per l’uso di telefono tradizionale o mobile d’uso pubblico o cambiando il programma del microchip che attiva un telefono mobile ad uso pubblico.